CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 8814/2020
In conclusione, il Supremo Consesso ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale che, nella nuova valutazione ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «al giudice di merito non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici, per desumere - ai sensi dell’art. 2729 c.c.. - dal fatto noto un fatto ignoto, quando quest’ultimo ha costituito oggetto di una prova diretta di segno opposto.
Per un verso, infatti, l’esistenza di una prova diretta del fatto esclude che questo possa considerarsi “ignoto” e, quindi, che possa farsi ricorso alle prove presuntive; per altro verso, il contrasto fra le risultanze di una prova diretta (nella specie, una testimonianza oculare) e le presunzioni semplici priva queste ultime dei caratteri di gravità e precisione. Pertanto, il giudice che intenda basare la ricostruzione dei fatti su presunzioni semplici deve dapprima illustrare motivatamente, ai sensi dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggior persuasività delle prime».
La prova del mancato uso del casco, in presenza di testimonianze contrarie, non può essere fornita per presunzioni.
A seguito di un sinistro mortale, le eredi del de cuius citavano in giudizio, a titolo di risarcimento dei danni, l’altro conducente e la sua compagnia di assicurazioni; gli stessi convenuti erano citati in giudizio, a titolo di rivalsa di quanto corrisposto ai familiari, anche dall’INAIL. Il Tribunale, riunite le cause, accertata l’esclusiva responsabilità nel determinismo causale dell’evento, condannava i convenuti, in solido, a risarcire i congiunti della vittima e l’INAIL. La Corte d’Appello, ravvisato il concorso di colpa, "perché la vittima non indossava il casco", in accoglimento parziale dell’impugnazione proposta dalla compagnia di assicurazioni, riduceva del 25% il danno. Avverso tale sentenza, le eredi della vittima proponevano ricorso per Cassazione; l’INAIL proponeva ricorso incidentale, mentre la compagnia resisteva con distinti controricorsi.
La Corte, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936 e Cass. Civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242), ha esaminato congiuntamente le censure di più agevole soluzione, tra loro connesse e suscettibili di assicurare la definizione del giudizio. Le ricorrenti principali: - con il III motivo, denunciano, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., stante il fatto che la sentenza avrebbe accertato il mancato uso del casco sulla base di presunzioni semplici (il mancato ritrovamento del casco; il rinvenimento di un berretto e il genere di lesione subito dalla vittima) in contrasto con le deposizioni testimoniali dei testi che avevano riferito che il motociclista indossava il casco; - con il V motivo, lamentano la violazione degli artt. 116 e 132 c. 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 11 c. 6 Cost., per motivazione mancante o apparente in relazione all’illustrazione delle ragioni per le quali le prove orali sarebbe state ritenute recessive rispetto agli argomenti presuntivi.