CTU TECNICO - COMPARATIVA

Corte di Cassazione 35549/2021

 

del pari manifestamente priva di fondamento deve ritenersi la qualificazione della consulenza tecnica di natura modale - ossia relativa alla ricostruzione, sulla base delle evidenze acquisite, delle presumibili modalità di verificazione di un sinistro stradale - alla stregua di una consulenza “meramente ‘esplorativa”, ben essendo possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio e alle correlate indagini peritali funzione ‘percipiente' quando essa verta su elementi già allegati dalle parti, o comunque appartenenti nel loro complesso agli atti di causa, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone.

CTU PERCIPIENTE

Corte di Cassazione 13401/2005

Se al ctu è conferito l’incarico di accertare fatti non altrimenti accertabili che con l’impiego di tecniche particolari la ctu è percipiente e di conseguenza la consulenza costituisce fonte diretta di prova.

CORTE DI CASSAZIONE 200/2021

Se il giudice vuole discostarsi dalle risultanze della CTU deve motivare

 

Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.

CORTE DI CASSAZIONE 25671/2021

ADESIONE O MENO DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DEL CTU

 

Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;

diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione."