CORTE DI CASSAZIONE ORD. N. 1699/2021

RACCOMANDATA ALL'ASSICURATORE NON INDISPENSABILE

 

Trova applicazione, infatti, il principio di diritto, secondo cui ove l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni Private, art. 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l’onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. n. 22883 del 30/10/2007; Cass. n. 10371 del 22/04/2008; Cass. n. 14385 del 27/05/2019).

CORTE DI CASSAZIONE 15445/2021

IMPROPONIBILITA' DOMANDA PER CARENZA REQUISITI MESSA IN MORA 

 

La Cassazione, con la sentenza n. 15445/2021, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale aveva inviato all'assicuratore del responsabile dell’indicente. Il Tribunale aveva così deciso in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 Cod. Ass. fosse priva di indicazioni circa l'attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l'avvenuta guarigione con postumi permanenti.

Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 Cod. Ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità e stimare il danno e formulare l'offerta.

Dunque, è irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 Cod. Sss., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.