OMESSA DENUNCIA EVENTO STRAORDINARIO
Ulteriormente la Zurich eccepisce il mancato rispetto da parte del Ca. delle corrette modalità di denuncia, con violazione dell'obbligo di cui all'art. 12 del contratto. Anche tale eccezione è destituita di fondamento. È ovvio che non ogni incidente avvenuto in mare comporta l'obbligo di denuncia di avvenimento straordinario ai sensi dell'art. 182 CdN.
Come già rilevato in sede di ordinanza riservata, la legge non specifica la nozione di"evento straordinario", ma tuttavia - secondo la comune accezione dei termini usati - deve intendersi integrata da avvenimenti eccezionali ed imprevedibili, che restano estranei alle normali vicende della navigazione e che, proprio in virtù della loro eccezionalità ed imprevedibilità, possono coinvolgere gli interessi pubblicistici connessi a quella "polizia della navigazione" cui è intestato il titolo VI del codice, nel quale il citato art. 182 è inserito.
In base a tale interpretazione - che sembra pacifica in dottrina ed in giurisprudenza (v., per quest'ultima, Cass. 22 luglio 1976, n. 2899, che ha negato trattarsi di evento straordinario il caso di un violento colpo di mare che, nel corso di navigazione invernale, aveva lacerato la protezione dei boccaporti, penetrando nella stiva di una nave) e che, d'altra parte, è l'unica razionalmente compatibile con l'articolato sistema di competenze pubbliche e di complesse verifiche disegnato dal legislatore - è certamente da escludere l'obbligo (per di più già penalmente sanzionato dall'art. 1195 CdN) di denunciare all'autorità marittima ogni pur minima anomalia che investa la nave, le persone a bordo o il carico, durante la navigazione: in specie ove si tratti d'una semplice imbarcazione da diporto ad uso privato. .. Diversamente opinando, è agevole comprendere che, soprattutto nell'attuale fase di sviluppo della nautica da diporto, le autorità marittime sarebbero sommerse da un inarrestabile flusso di denunce e di relazioni per i fatti più banali e frequenti, come l'inefficienza di un propulsore, il malore di un passeggero o la perdita di un qualsiasi oggetto tenuto a bordo.. (Trib Messina 28 gennaio 1992).
L'aver agganciato con l'elica un tronco impigliato ad una plastica, provocando danni al motore che avevano comunque consentito alla barca di rientrare senza problemi a velocità ridotta con il secondo motore e senza provocare danni ai passeggeri rientra certamente in quegli incidenti di scarsa rilevanza pubblica esclusi dall'obbligo di denuncia.