CORTE DI CASSAZIONE N. 4529/2004

PROCESSO DAVANTI AL GDP

ECCEZIONE SOLLEVATA DECORSA LA 1° UDIENZA

 

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 320, comma 3, c.p.c, nel prevedere che alla prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande ed eccezioni, stabilisce una implicita decadenza, giacché il rinvio ad un'udienza successiva è consentito dal successivo comma soltanto per ulteriori produzioni e richieste di prova. (La Corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa della responsabilità civile, sollevata dalla società di assicurazione soltanto all'udienza fissata per l'espletamento della prova testimoniale).

CORTE DI CASSAZIONE N. 23614/2012

ECCEZIONE DI SCOPERTURA ASSICURATIVA

 

L'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove intenda opporre al terzo danneggiato l'inesistenza del rapporto assicurativo, ha l'onere di sollevare la relativa contestazione sin dal momento della ricezione della richiesta scritta di risarcimento di cui all'art. 145 cod. assic. (ovvero, in precedenza, di cui all'art. 22 l. n. 990 del 1969), alla quale sia allegato il modulo di denuncia di sinistro di cui all'art. 143 cod. assic. Ove ciò non faccia, né la relativa contestazione sia formulata nella comparsa di costituzione e risposta, resta precluso all'assicuratore eccepire in corso di causa l'inesistenza del contratto.

 

 

CORTE DI CASSAZIONE N. 18307/2014

RILASCIO CONTRASSEGNO ASSICURATIVO

 

In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 127 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dell'art. 1901 cod. civ., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, rileva l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa l'apparenza del diritto, e cioè che l'assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l'affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa.