PROCESSO DAVANTI AL GDP
ECCEZIONE SOLLEVATA DECORSA LA 1° UDIENZA
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 320, comma 3, c.p.c, nel prevedere che alla prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande ed eccezioni, stabilisce una implicita decadenza, giacché il rinvio ad un'udienza successiva è consentito dal successivo comma soltanto per ulteriori produzioni e richieste di prova. (La Corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa della responsabilità civile, sollevata dalla società di assicurazione soltanto all'udienza fissata per l'espletamento della prova testimoniale).