CORTE DI CASSAZIONE ORD. N. 1699/2021

RACCOMANDATA ALL'ASSICURATORE NON INDISPENSABILE

 

Trova applicazione, infatti, il principio di diritto, secondo cui ove l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni Private, art. 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l’onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. n. 22883 del 30/10/2007; Cass. n. 10371 del 22/04/2008; Cass. n. 14385 del 27/05/2019).