CASSAZIONE CIVILE N. 25468/2020

La valenza processuale del modulo di contestazione amichevole di incidente

 

Questa Corte poi, nella sentenza n. 22415/2017 ha ulteriormente chiarito che "la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis - la L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute;    se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997)".

Pertanto qualora tale modulo firmato congiuntamente e trasmesso alla compagnia assicurativa antecedentemente al giudizio, lo stesso ha valore di presunzione legale e non un mero valore indiziario.